Guida ai nuovi regolamenti UE sull'etichettatura dei vini
L'Unione Europea ha implementato modifiche alla sua Politica Agricola Comune (PAC) che influiranno sui requisiti di etichettatura dei vini destinati alla vendita e al consumo all'interno dell'Unione Europea. A partire dall'8 dicembre 2023, tutte le bottiglie di vino etichettate entro tale data e vendute all'interno dell'Unione Europea, indipendentemente dall'origine, devono includere nuove informazioni, come specificato nel regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le nuove normative mirano a fornire ai consumatori maggiori informazioni sul vino che acquistano e consumano.
Di seguito è riportata una breve raccolta di informazioni chiave estratte dalle disposizioni legali vigenti. Tuttavia, è importante notare che La presente raccolta non costituisce consulenza legale e può essere soggetta ad aggiornamenti.
I nuovi regolamenti dell'UE sull'etichettatura dei vini
Le nuove normative sull'etichettatura richiedono che le etichette dei vini mostrino le seguenti informazioni in testo completo:
- La dichiarazione nutrizionale
- L'elenco degli ingredienti
- Eventuali allergeni, elencati sotto la parola «Contiene»
Inoltre, le etichette dei vini devono riportare informazioni sull'energia, simili alla dichiarazione delle calorie negli Stati Uniti, utilizzando il simbolo «E».
Gli allergeni e le intolleranze, così come le informazioni energetiche, devono apparire sull'etichetta fisica sulla bottiglia. Mentre, la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti possono essere divulgati tramite «mezzi elettronici».
Al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero includere una dichiarazione nutrizionale e un elenco degli ingredienti. Tuttavia, i produttori dovrebbero avere la possibilità di limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti in formato elettronico, a condizione che evitino qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e la fornitura di informazioni a scopi commerciali. La possibilità di non fornire una dichiarazione nutrizionale completa sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'attuale obbligo di elencare nell'etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze.
Regolamento UE 2021/2117
Conformità tramite mezzi elettronici come il codice QR
È importante notare che se le dichiarazioni nutrizionali e gli elenchi degli ingredienti sono resi disponibili per via elettronica, i produttori devono:
- Evitare la raccolta o il tracciamento dei dati degli utenti
- Evitare di fornire informazioni destinate a scopi di vendita o marketing tramite etichette elettroniche
- Fornire un'etichetta in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dell'UE.
Si afferma inoltre che i paesi membri dell'UE possono specificare le lingue in cui devono essere visualizzate le etichette elettroniche.
la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
Regolamento 2021/2117
Scadenza di conformità in cantina e conseguenze per i vini non conformi
Il vino prodotto prima dell'8 dicembre 2023 è esente dalle nuove regole e può essere venduto nell'UE fino all'esaurimento delle scorte.
Ai sensi del regolamento UE (UE) 1308/2013, articolo 90a. Il vino non conforme può essere ritirato dal mercato e multato fino a 40.000 euro.
La nozione di "prodotto" assume diverse sfumature a seconda della tipologia di vino. Benché alcuni vini necessitino di una seconda fermentazione e di un conseguente aumento del contenuto di CO2 durante questa fase successiva, ciò non costituisce un'eccezione. Il termine "prodotto" viene applicato esclusivamente dopo il completamento della seconda fase di lavorazione. Questo dettaglio è stato recentemente chiarito tramite un aggiornamento comunicato dalla Commissione il 24 novembre 2023.
Punti chiave per i produttori di vino
- Tutto il vino venduto nell'UE dopo l'8 dicembre 2023 deve includere informazioni sulle allergie, sull'energia, sugli ingredienti e sulla nutrizione sulle etichette.
- Le informazioni sulle allergie e sull'energia devono essere riportate sull'etichetta fisica; i dati sugli ingredienti e sulla nutrizione sono accessibili tramite codici QR o collegamenti web.
- I codici QR/link non devono condurre a pagine di marketing/vendita né tracciare gli utenti.
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ING: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0262.01.ENG
ITA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2117