Guida ai nuovi regolamenti UE sull'etichettatura dei vini

Corbelli Oreste
Corbelli Oreste
November 6, 2024
4 min di lettura
Last Update
November 16, 2023
Piatto elegante con un bicchiere di vino servito in primo piano, che simboleggia l'impatto delle nuove normative UE sull'etichettatura dei vini sul settore vinicolo.

Guida ai nuovi regolamenti UE sull'etichettatura dei vini

L'Unione Europea ha implementato modifiche alla sua Politica Agricola Comune (PAC) che influiranno sui requisiti di etichettatura dei vini destinati alla vendita e al consumo all'interno dell'Unione Europea. A partire dall'8 dicembre 2023, tutte le bottiglie di vino etichettate entro tale data e vendute all'interno dell'Unione Europea, indipendentemente dall'origine, devono includere nuove informazioni, come specificato nel regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le nuove normative mirano a fornire ai consumatori maggiori informazioni sul vino che acquistano e consumano.

Di seguito è riportata una breve raccolta di informazioni chiave estratte dalle disposizioni legali vigenti. Tuttavia, è importante notare che La presente raccolta non costituisce consulenza legale e può essere soggetta ad aggiornamenti.

I nuovi regolamenti dell'UE sull'etichettatura dei vini

Le nuove normative sull'etichettatura richiedono che le etichette dei vini mostrino le seguenti informazioni in testo completo:

  • La dichiarazione nutrizionale
  • L'elenco degli ingredienti
  • Eventuali allergeni, elencati sotto la parola «Contiene»

Inoltre, le etichette dei vini devono riportare informazioni sull'energia, simili alla dichiarazione delle calorie negli Stati Uniti, utilizzando il simbolo «E».

Gli allergeni e le intolleranze, così come le informazioni energetiche, devono apparire sull'etichetta fisica sulla bottiglia. Mentre, la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti possono essere divulgati tramite «mezzi elettronici».

Al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero includere una dichiarazione nutrizionale e un elenco degli ingredienti. Tuttavia, i produttori dovrebbero avere la possibilità di limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti in formato elettronico, a condizione che evitino qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e la fornitura di informazioni a scopi commerciali. La possibilità di non fornire una dichiarazione nutrizionale completa sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'attuale obbligo di elencare nell'etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze.
Regolamento UE 2021/2117

Conformità tramite mezzi elettronici come il codice QR

È importante notare che se le dichiarazioni nutrizionali e gli elenchi degli ingredienti sono resi disponibili per via elettronica, i produttori devono:

  • Evitare la raccolta o il tracciamento dei dati degli utenti
  • Evitare di fornire informazioni destinate a scopi di vendita o marketing tramite etichette elettroniche
  • Fornire un'etichetta in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dell'UE.

Si afferma inoltre che i paesi membri dell'UE possono specificare le lingue in cui devono essere visualizzate le etichette elettroniche.

la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
Regolamento 2021/2117
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Scadenza di conformità in cantina e conseguenze per i vini non conformi

Il vino prodotto prima dell'8 dicembre 2023 è esente dalle nuove regole e può essere venduto nell'UE fino all'esaurimento delle scorte.

Ai sensi del regolamento UE (UE) 1308/2013, articolo 90a. Il vino non conforme può essere ritirato dal mercato e multato fino a 40.000 euro.

La nozione di "prodotto" assume diverse sfumature a seconda della tipologia di vino. Benché alcuni vini necessitino di una seconda fermentazione e di un conseguente aumento del contenuto di CO2 durante questa fase successiva, ciò non costituisce un'eccezione. Il termine "prodotto" viene applicato esclusivamente dopo il completamento della seconda fase di lavorazione. Questo dettaglio è stato recentemente chiarito tramite un aggiornamento comunicato dalla Commissione il 24 novembre 2023.

Punti chiave per i produttori di vino

  1. Tutto il vino venduto nell'UE dopo l'8 dicembre 2023 deve includere informazioni sulle allergie, sull'energia, sugli ingredienti e sulla nutrizione sulle etichette.
  2. Le informazioni sulle allergie e sull'energia devono essere riportate sull'etichetta fisica; i dati sugli ingredienti e sulla nutrizione sono accessibili tramite codici QR o collegamenti web.
  3. I codici QR/link non devono condurre a pagine di marketing/vendita né tracciare gli utenti.

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ING: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0262.01.ENG

ITA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2117

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