FAQ essenziali sulle norme di etichettatura UE

July 29, 2024
8 min di lettura
Last Update
Sfondo astratto colorato con punto interrogativo che simboleggia le domande frequenti sulle normative UE in materia di etichettatura consultate da QRFox.eu.

Cosa sono le e-etichette e i codici QR?

E-etichette: Un'e-etichetta, abbreviazione di etichetta elettronica, rivoluziona l'approccio tradizionale alla visualizzazione delle informazioni sugli ingredienti e sulla nutrizione sulle bottiglie di vino. Invece di stampare questi dati direttamente sulla bottiglia, vengono memorizzati digitalmente e accessibili attraverso una pagina web a cui avrai accesso tramite un codice QR.Codici QR: I codici QR, o codici di risposta rapida, sono codici a barre quadrati posizionati sull'etichetta posteriore di una bottiglia. Basta utilizzare l'app fotocamera del loro telefono, i tuoi clienti in tutto il mondo possono scansionare il codice QR, accedendo istantaneamente all'e-etichetta e visualizzando le informazioni necessarie.

Come può beneficiare la mia cantina dell'e-etichetta?

L'e-etichetta offre una moltitudine di vantaggi che semplificano le operazioni e migliorano la conformità senza sforzo. Abbracciando questa soluzione digitale, la tua cantina resta al passo con i requisiti normativi, adattandosi senza sforzi a mandati in continua evoluzione senza necessità di ridisegnare estensivamente le etichette. Risparmia tempo prezioso con traduzioni automatiche in 24 lingue dell'UE e accesso a un database completo degli ingredienti. Con le informazioni essenziali contenute nel codice QR, mantieni un aspetto più pulito dell'etichetta, fornendo ai consumatori un facile accesso ai dettagli importanti.

Come funziona il piano gratuito?

È completamente gratuito registrarsi e iniziare a creare 2 e-Labels dimostrative per familiarizzare con il software. Solo quando desideri pubblicare l'e-etichetta in diretta dovrai selezionare un piano a pagamento.

Ho più di un marchio, questo influisce sul mio prezzo?

I nostri piani sono per il numero totale di e-etichette di cui hai bisogno in qualsiasi numero di marchi all'interno di un'unica azienda. Ad esempio, se hai un'azienda con tre marchi, ognuno con 5 etichette, avrai bisogno solo del pacchetto per 15 etichette e avrai lo stesso pannello di controllo per tutte.

Quali fattori devo considerare quando stampo i codici QR sull'etichetta fisica?

I codici QR per l'etichettatura dovrebbero essere stampati in una dimensione che permetta di scannerizzarli. È probabile che sia necessario un minimo di 1 cm per 1 cm. Spesso è incorporato nel design dell'etichetta posteriore insieme ad altre informazioni di prodotto richieste.Ogni codice QR deve avere una "zona tranquilla" circostante, tipicamente quattro volte la dimensione di una singola cella all'interno del codice (ad esempio, 1,5 mm per un codice QR di 10 mm). Questo spazio vuoto migliora l'accuratezza della scansione.Colore e Contrasto: Per ottenere i migliori risultati, utilizza un codice QR nero su sfondo bianco. Anche se colori scuri su sfondi chiari o viceversa possono funzionare, è consigliabile testarli con app lettori di codici QR standard.Forma: I codici QR sono per natura di forma quadrata. Tuttavia, è possibile esplorare l'incorporazione creativa di codici QR quadrati all'interno di forme non quadrate, come quadrati ruotati o parallelogrammi. Mantieni sempre la zona tranquilla necessaria in tali casi.Risoluzione: Per garantire scansioni riuscite da parte dei consumatori, l'immagine del tuo codice QR dovrebbe essere stampabile a 300 dpi o superiore. L'alta risoluzione previene problemi di scansione e mantiene l'integrità del codice.

Sarò addebitato per le etichette di vecchie annate?

No, con la soluzione di e-etichettatura di QRFox, non avrai costi aggiuntivi per le tue vecchie etichette. Il tuo prezzo è fisso e paghi solo per le etichette di cui hai bisogno per l'annata corrente. Non ci sono costi nascosti o aumenti nel tempo. Il tuo budget rimane prevedibile e semplice con la nostra soluzione.

Vengono tracciate informazioni personali degli utenti durante la loro visita?

Gli utenti che visitano la pagina non vengono tracciati in alcun modo, QRFox.eu si limita ad identificare la geolocalizzazione in modo che i visitatori possano visualizzare la pagina nella propria lingua.

La soluzione creata da produttori per i produttori

Crea le tue e-Labels ora - aggiornale in qualsiasi momento! A partire da 90€/anno. Prova gratuita!

Account di prova gratuito. Inizia a creare le e-Labels per i tuoi vini. Evita lo stress dell'ultimo minuto e assicurati la conformità per una transizione senza problemi.
Mockup del pannello di controllo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

A seguito della modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, è stato pubblicato un documento con domande e risposte sull’attuazione delle nuove disposizioni dell’UE sull’etichettatura dei vini rilasciato dalla Commissione. Qui condivideremo alcune di queste domande. Per il documento completo visita il link.

2)   Come si dovrebbero presentare sull’etichetta le nuove informazioni obbligatorie?

[...] devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie, devono poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, devono essere apposte in caratteri indelebili e devono essere chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.
Laddove tutte le indicazioni obbligatorie figurino sull'imballaggio o sull'etichetta apposta, le indicazioni obbligatorie che devono figurare nello stesso campo visivo sono perciò le seguenti: i) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (compreso, se del caso, il termine «dealcolizzato»/«parzialmente dealcolizzato»), ad eccezione di quanto previsto all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento OCM per taluni vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta; ii) i termini «denominazione di origine protetta» (DOP) o «indicazione geografica protetta» (IGP) e il relativo nome per i vini DOP/IGP; iii) il titolo alcolometrico volumico effettivo; iv) l'indicazione della provenienza; v) il nome dell'imbottigliatore o, per alcune categorie di prodotti (4, 5, 6, 7), il nome del produttore o del venditore, se pertinente; vi) il contenuto netto; vii) il tenore di zucchero in caso di categorie di vini spumanti (4, 5, 6, 7); viii) la dichiarazione nutrizionale; ix) l'elenco degli ingredienti; x) il termine minimo di conservazione per i prodotti vitivinicoli sottoposti a trattamento di dealcolizzazione.
Se la dichiarazione nutrizionale e/o l'elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica, il link (codice QR o codice analogo) a tale dichiarazione e/o a tale elenco deve figurare sull'etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.
Se la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica, il valore energetico che deve figurare sull'imballaggio o sull'etichetta deve essere indicato nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.
Se l'elenco completo degli ingredienti è fornito per via elettronica, le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate sull'imballaggio o sull'etichetta, ma senza figurare necessariamente nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie (si applica la deroga di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33).
La deroga di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33 secondo la quale alcune indicazioni obbligatorie possono figurare fuori dello stesso campo visivo si applica anche all'indicazione dell'importatore, al numero di lotto e al termine minimo di conservazione (nel caso dei vini dealcolizzati).

4)   Quando si può ritenere che un vino sia stato prodotto?

[...], si ritiene che un prodotto vitivinicolo sia stato «prodotto» quando raggiunge le caratteristiche e i requisiti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM per la categoria di vini interessata, anche attraverso l'attuazione, se del caso, di pratiche enologiche autorizzate basate sulle norme di cui all'articolo 80 e all'allegato VIII di detto regolamento.
A titolo d'esempio, il «vino» (categoria 1) è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino, inoltre, deve aver raggiunto il titolo alcolometrico e il tenore di acidità richiesti, come indicato nell'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento OCM.
Nel caso di un «vino spumante» (categoria 4), se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. La semplice vinificazione dei vini di base o l'elaborazione della partita (cuvée) prima dell'8 dicembre 2023 non possono giustificare l'esenzione dall'etichettatura nutrizionale.
Dopo la produzione, a norma dell'articolo 80 del regolamento OCM, possono essere impiegate altre pratiche enologiche al fine di garantire la buona conservazione o il buon affinamento di un prodotto vitivinicolo.

Elenco degli ingredienti

6)   Che forma dovrebbe assumere l’elenco degli ingredienti?

[...] l'elenco mostra gli ingredienti in ordine di peso decrescente, così come registrato al momento del loro uso nella produzione dell'alimento; gli ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente, dopo gli altri ingredienti

7)   In che modo devono essere denominati gli additivi e i coadiuvanti tecnologici utilizzati per la produzione di vino? Gli additivi dovrebbero essere presentati insieme alla loro funzione tecnologica?

Conformemente all'allegato VII, parte C, del regolamento FIC, la designazione degli additivi nell'elenco degli ingredienti deve essere effettuata con la denominazione della categoria funzionale, seguita dalla denominazione specifica o, se del caso, dal numero E. Le disposizioni in materia di etichettatura dei vini non stabiliscono ulteriori requisiti di presentazione al riguardo.
[...] L'articolo 48 bis, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 prevede la possibilità di indicare gli additivi appartenenti alle categorie «regolatori dell'acidità» e «agenti stabilizzanti» che sono simili o reciprocamente sostituibili utilizzando l'espressione «contiene... e/o», seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale.

8)   Nell’elenco degli ingredienti devono essere indicati solo gli additivi allergenici e i coadiuvanti tecnologici?

[...] l'elenco degli ingredienti deve contenere tutti gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella produzione del vino etichettato e ancora presenti nel prodotto finito.

11)   Quali sono le norme per indicare sull’etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze?

[...] Essi dovrebbero continuare a essere usati anche nell'elenco degli ingredienti per motivi di coerenza, dal momento che i consumatori sono abituati al loro utilizzo.

13)   In che modo si deve indicare lo zucchero destinato all’arricchimento nell’elenco degli ingredienti?

[...] i termini «mosto di uve concentrato» e «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere sostituiti ciascuno dall'indicazione «mosto di uve concentrato» oppure possono essere raggruppati e figurare nell'elenco degli ingredienti soltanto come «mosto di uve concentrato». Il saccarosio, l'altra sostanza ammessa per l'arricchimento, deve essere indicato separatamente. L'allegato VII, parte B, del regolamento FIC consente che «tutti i tipi di saccarosio» siano designati con la denominazione «zucchero», sebbene tale denominazione non sia obbligatoria.

14)   I lieviti devono essere elencati come ingredienti?

I lieviti utilizzati per la produzione di vino non devono essere elencati come ingredienti. [...] Le mannoproteine di lieviti rappresentano l'unico composto di lievito che deve essere menzionato nell'elenco degli ingredienti dal momento che sono utilizzate come additivo, come indicato nell'allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.

16)   Le diciture «imbottigliato in atmosfera protettiva» o «può essere imbottigliato in atmosfera protettiva» dovrebbero essere seguite da un’indicazione del gas d’imballaggio utilizzato oppure andrebbero elencati i possibili gas d’imballaggio alternativi?

L'articolo 48 bis, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/33 afferma chiaramente che [l']indicazione degli additivi che rientrano nella categoria «gas di imballaggio» nell'elenco degli ingredienti può essere sostituita dall'indicazione specifica «Imbottigliato in atmosfera protettiva» o «Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva» . Se viene utilizzata una di queste indicazioni specifiche, i gas specifici utilizzati non devono essere elencati separatamente né nell'elenco degli ingredienti, né in aggiunta all'indicazione specifica. Il riferimento ai gas di imballaggio mostrato con le indicazioni specifiche di cui sopra deve essere presentato, in caso di utilizzo, nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti.
Se i gas di imballaggio sono indicati nell'elenco degli ingredienti (ossia se l'indicazione specifica non è utilizzata), essi dovrebbero essere presentati secondo le stesse regole di qualsiasi altro additivo (categoria funzionale, seguita dalla denominazione o, se del caso, dal numero E).

18)   In che modo si dovrebbe indicare sull’etichetta l’ingrediente principale di un vino? Secondo la definizione, il vino è ottenuto da uve intere o pigiate o da mosto di uve. Il mosto di uve è un prodotto intermedio naturale ottenuto direttamente dall’uva. In quali situazioni il mosto dovrebbe pertanto essere indicato come ingrediente e in quali situazioni l’uva dovrebbe essere indicata come ingrediente?

[...] l'indicazione delle materie prime che costituiscono «l'ingrediente principale» del vino può essere effettuata elencando esattamente se sono state utilizzate uve, uve pigiate e/o mosti di uve, o sostituendo tutte le indicazioni con l'unico termine «uve». La disposizione consente una possibile semplificazione per gli operatori, alla quale si può fare ricorso su base volontaria.

Dichiarazione nutrizionale

19)   In quale formato si deve presentare la dichiarazione nutrizionale? Con una tabella o ci sono altri formati possibili?

[...] Se lo spazio lo consente, la dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre. Se lo spazio non consente la presentazione tabulare, è possibile utilizzare un formato lineare. Quando è fornita per via elettronica, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere sempre presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre, in quanto non ci sarebbero limitazioni di spazio.
[...] l'ordine sarebbe: valore energetico, grassi (di cui saturi, ...); carboidrati (di cui zuccheri, ...); proteine, sale. Oppure, in formato tabulare:
[...] Se la dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o sull'etichetta contiene soltanto il valore energetico, ossia nei casi in cui la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica, il nuovo paragrafo 4 dell'articolo 119 del regolamento OCM modificato consente esplicitamente di esprimere il valore energetico utilizzando il simbolo «E» seguito dal valore.

20)   Il regolamento FIC prevede, oltre al valore energetico, di indicare le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Se non sono presenti nel vino (ad esempio non ci sono grassi o grassi saturi), il tenore deve essere indicato con «0» o semplicemente non è necessario indicarlo sull’etichetta?

L'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento FIC prevede che nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
In caso contrario, tutti gli elementi obbligatori devono essere indicati nell'ordine di cui all'articolo 34 del regolamento FIC, anche quando il loro tenore è pari a zero.

22)   Come vengono fissati i valori dei diversi elementi nutrizionali? È necessario effettuare un’analisi per ogni vino e per ogni vendemmia oppure è anche possibile calcolare i valori (ad esempio, per le calorie attraverso il titolo alcolometrico e lo zucchero residuo)?

[...] i valori riportati nella dichiarazione nutrizionale sono valori medi, stabiliti sulla base: a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal produttore; b) dei valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
Il valore energetico deve essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all'allegato XIV del regolamento FIC e presentato in kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal), indicando in primo luogo i kilojoule e in secondo luogo le kilocalorie, come previsto nell'allegato XV di tale regolamento.
I valori energetici e nutrizionali devono essere espressi per 100 g o per 100 ml (articolo 32, paragrafo 2, del regolamento FIC).

23)   Per la natura stessa della produzione del vino, le singole partite possono differire le une dalle altre. Qual è il limite di tolleranza per la differenza tra le informazioni figuranti sull’etichetta e l’effettivo contenuto energetico e nutrizionale del vino?

Per la dichiarazione nutrizionale del vino le tolleranze sono quelle definite nel regolamento FIC, nel quale si specifica che il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dovrebbero essere indicati in etichetta come «valore medio», definito come il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un dato alimento e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni naturali dell'alimento, alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo (cfr. allegato I, punto 13, del regolamento FIC).
I servizi della Commissione hanno pubblicato un documento di orientamento (7) destinato alle autorità competenti degli Stati membri riguardante la fissazione dei limiti di tolleranza per i valori nutritivi dichiarati in etichetta. Hanno inoltre pubblicato una tabella riassuntiva (8) in cui forniscono una panoramica dei diversi valori di tolleranza indicati nel documento di orientamento.
Il documento di orientamento afferma che gli operatori del settore alimentare dovrebbero agire in buona fede per garantire un elevato grado di esattezza della dichiarazione nutrizionale. In particolare, i valori dichiarati dovrebbero avvicinarsi ai valori medi di più partite e non dovrebbero essere stabiliti a nessun estremo di un intervallo di tolleranza definito. [...]

25)   Quali dimensioni dovrebbero avere i caratteri?

[...] i caratteri di tali indicazioni obbligatorie, compresi i caratteri utilizzati per presentare la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti, devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.

Etichettatura elettronica

28)   Il codice QR può essere riportato tramite un «adesivo» in aggiunta all’etichetta originale della bottiglia o deve far parte dell’etichetta originale del produttore?

La sezione 2.2 della comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento FIC (9) prevede che « le etichette non possono essere facilmente amovibili, poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso ». [...]

30)   È possibile collegare, tramite un codice QR o codice analogo, l’«etichetta elettronica» che presenta la dichiarazione nutrizionale completa e l’elenco degli ingredienti alla pagina iniziale del produttore all’interno del suo sito web?

No. L'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento OCM modificato prevede che le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale completa e sull'elenco degli ingredienti non figurino insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e che non siano raccolti né tracciati i dati degli utenti. [...]

40)   Il consumatore ha il diritto di accedere per un periodo prolungato alla pagina a cui conduce il codice QR? La Commissione intende formulare una raccomandazione in merito al tempo in cui il codice QR dovrebbe rimanere disponibile dopo la vendita del vino?

L'articolo 12 del regolamento FIC stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili e facilmente accessibili per tutti gli alimenti. Le informazioni obbligatorie fornite per via elettronica (ad esempio tramite un codice QR) dovrebbero rimanere accessibili allo stesso modo di quelle fornite su un'etichetta fisica, ossia dovrebbero essere disponibili almeno durante il periodo di tempo in cui si prevede che una categoria specifica di prodotti vitivinicoli rimanga idonea al consumo in condizioni normali di conservazione, al fine di garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni obbligatorie in qualsiasi momento durante il ciclo di vita previsto del prodotto. A tale riguardo, la presenza e l'esattezza delle informazioni sono di competenza dell'operatore commerciale responsabile delle informazioni sugli alimenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento FIC. Gli operatori del settore alimentare sono inoltre responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FIC.

Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo sono una raccolta delle domande più frequenti riguardanti il regolamento UE 2021/2117 sull'etichettatura dei vini. Queste FAQ provengono da documentazione ufficiale. Per l'elenco completo di domande e risposte, visita le FAQ ufficiali del regolamento UE.

Avete altre domande? Contattateci +33 4 51 22 04 48, +39 3402109638 or via email info@qrfox.eu

Il tuo partner per la conformità

Contattaci in qualsiasi momento

Ci piacerebbe sentire la tua opinione. Lavoriamo insieme per trovare la soluzione migliore per affrontare le nuove sfide nell'etichettatura dei vini.

Contattaci

Chiamaci o richiedi una richiamata gratuita per una veloce comunicazione.
Supporto da Lunedì a Domenica (Disponibile durante le festività, incluso Ferragosto!)
Lunedì
9:00 - 22:00
Martedì
9:00 - 22:00
Mercoledì
9:00 - 22:00
Giovedì
9:00 - 22:00
Venerdì
9:00 - 22:00
Sabato
10:00 - 22:00
Domenica
10:00 - 22:00

Chatta con noi su WhatsApp

Ti risponderemo entro le 12 ore lavorative.
Start WhatsApp Chat

Inviaci una email

Contattaci via email, risponderemo entro le 24 ore lavorative.

Prenota una consulenza gratuita con i nostri esperti

offerta a tempo limitato
Ti chiedi quali dei tuoi vini siano interessati dalle nuove normative? Non sei sicuro di quali fattori siano cruciali per la conformità? Ti guideremo attraverso le ultime novità normative e ti supporteremo nel comprendere come gestire al meglio la nostra piattaforma.

Modulo di contatto

Compila il modulo di contatto e il nostro team ti risponderà quanto prima.
Grazie! La tua richiesta è stata ricevuta!
We will get back to you as soon as possible.
Ops! Qualcosa è andato storto durante l'invio del modulo.