L'imminente vendemmia 2024 introduce cambiamenti significativi per i produttori di vino con nuove normative sull'etichettatura dell'UE. Questa nuova legge impone requisiti specifici di etichettatura e produzione che mirano a migliorare la trasparenza e l'informazione dei consumatori. La comprensione di queste normative è essenziale per le aziende vinicole per garantire che i loro prodotti siano conformi.
Cronologia dell'implementazione e prodotti interessati
Le nuove normative saranno implementate gradualmente, con scadenze specifiche per la conformità . Ecco come determinare quando i tuoi vini devono essere conformi:
- Vini prodotti prima dell'8 dicembre 2023:
- Questi vini possono continuare a essere venduti con le etichette esistenti fino all'esaurimento delle scorte.
- Definizione di vini «prodotti»:
- Vini fermi: Un vino è considerato prodotto quando soddisfa i requisiti legali come il contenuto alcolico e l'acidità prescritti ed è registrato nel registro telematico dei vini.
- Vini spumanti: Si considerano prodotti una volta completata la seconda fermentazione e hanno raggiunto il contenuto alcolico specifico e le condizioni di sovrapressione richieste.
- Altre tipologie di vino: Si considerano prodotti una volta che hanno raggiunto lo stato finale di produzione e che quindi non richiedono l'aggiunta di altri ingredienti es. ingredienti di aromatizzazione.
Nuovi requisiti di etichettatura
Per i vini che non soddisfano i criteri sopra indicati entro l'8 dicembre 2023, la conformità ai nuovi regolamenti include:
1. Elenco degli ingredienti
Dopo l'8 dicembre 2023, i vini devono includere un elenco completo degli ingredienti sulle loro etichette. Il Regolamento UE 2019/33 impone che tutti gli allergeni o i loro derivati debbano essere indicati esplicitamente. L'elenco degli ingredienti deve essere preceduto dal termine «Ingredienti» (Ingredienti), anche se viene utilizzato un codice QR, poiché il solo simbolo «i» ISO 2760 è considerato insufficiente.
Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente in base al peso. Gli ingredienti che scompaiono durante la lavorazione del vino non devono essere elencati. Ai sensi dell'articolo 48 bis del Regolamento UE 2019/33, è consentito elencare semplicemente «UVE». I prodotti di arricchimento e il saccarosio sono considerati ingredienti, mentre i lieviti sono classificati come ausili tecnologici e non devono essere elencati a meno che non causino allergie o intolleranze.
2. Informazioni nutrizionali
Devono essere fornite anche informazioni nutrizionali, compreso il valore energetico in kilojoule (kJ) e kilocalorie (Kcal) per 100 ml. Queste informazioni devono essere presenti sull'etichetta fisica ed espresse con il simbolo «E». Se fornite elettronicamente, le informazioni nutrizionali devono essere in formato tabellare e includere i seguenti dettagli in ordine: energia, grassi (compresi i grassi saturi), carboidrati (compresi gli zuccheri), proteine e sale.
Tutte le informazioni devono essere visualizzate all'interno dello stesso campo visivo sull'etichetta, in modo che i consumatori non debbano girare la bottiglia per trovarle.
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