Nuovi requisiti di etichettatura
Per i vini che non soddisfano i criteri sopra indicati entro l'8 dicembre 2023, la conformità ai nuovi regolamenti include:
1. Elenco degli ingredienti
Dopo l'8 dicembre 2023, i vini devono includere un elenco completo degli ingredienti sulle loro etichette. Il Regolamento UE 2019/33 impone che tutti gli allergeni o i loro derivati debbano essere indicati esplicitamente. L'elenco degli ingredienti deve essere preceduto dal termine «Ingredienti» (Ingredienti), anche se viene utilizzato un codice QR, poiché il solo simbolo «i» ISO 2760 è considerato insufficiente.
Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente in base al peso. Gli ingredienti che scompaiono durante la lavorazione del vino non devono essere elencati. Ai sensi dell'articolo 48 bis del Regolamento UE 2019/33, è consentito elencare semplicemente «UVE». I prodotti di arricchimento e il saccarosio sono considerati ingredienti, mentre i lieviti sono classificati come ausili tecnologici e non devono essere elencati a meno che non causino allergie o intolleranze.
2. Informazioni nutrizionali
Devono essere fornite anche informazioni nutrizionali, compreso il valore energetico in kilojoule (kJ) e kilocalorie (Kcal) per 100 ml. Queste informazioni devono essere presenti sull'etichetta fisica ed espresse con il simbolo «E». Se fornite elettronicamente, le informazioni nutrizionali devono essere in formato tabellare e includere i seguenti dettagli in ordine: energia, grassi (compresi i grassi saturi), carboidrati (compresi gli zuccheri), proteine e sale.
Tutte le informazioni devono essere visualizzate all'interno dello stesso campo visivo sull'etichetta, in modo che i consumatori non debbano girare la bottiglia per trovarle.
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